Fatti
Questo caso riguarda l'esclusione di un membro dalla Società dei veterinari di Z. da parte dell'assemblea generale straordinaria dell'associazione il 13 novembre 1958. Il membro escluso ha intentato un'azione legale per far annullare questa decisione di esclusione. I principali elementi di fatto sono i seguenti: - Il membro escluso non ha partecipato all'assemblea generale straordinaria del 13 novembre 1958 in cui è stata presa la sua decisione di esclusione. - Ha appreso il 14 novembre che la sua esclusione era stata decisa il giorno precedente, ma i motivi gli sono stati comunicati solo il 22 novembre. - Ha intentato la sua azione legale il 22 dicembre successivo. - I motivi invocati per la sua esclusione erano: interventi ripetuti e spesso malevoli presso le autorità cantonali per cercare di farsi nominare capo del laboratorio veterinario contro la volontà del suo superiore gerarchico, il veterinario cantonale; il fatto di essere stato l'istigatore volontario o involontario della decisione presa dal Consiglio di Stato di chiudere il laboratorio veterinario cantonale; e la divulgazione di dichiarazioni fatte durante le discussioni interne della società, al fine di danneggiare il corpo veterinario del cantone.Legge
1. Il DTF ha ritenuto che il termine di un mese per intentare un'azione legale contro la decisione di esclusione, previsto dall'art. 75 CC, decorra dal momento in cui il membro escluso ha avuto conoscenza della decisione nella sua interezza, in particolare dei motivi invocati, e non solo della decisione stessa. Pertanto, l'azione intentata il 22 dicembre non era tardiva.
2. Per quanto riguarda il diritto di essere ascoltato, il DTF ha ritenuto che, sebbene la convocazione dell'8 novembre 1958 per spiegarsi davanti al comitato non lasciasse un tempo sufficiente, il membro escluso aveva comunque avuto un tempo sufficiente per prepararsi dopo aver ricevuto la convocazione all'assemblea generale del 13 novembre. Inoltre, non poteva ignorare i rimproveri mossi contro di lui durante l'assemblea generale del 23 ottobre 1958 a cui aveva partecipato. Pertanto, la decisione di esclusione non è viziata da una violazione del diritto di essere ascoltato.
3. Per quanto riguarda il motivo di esclusione…