Fatti
I coniugi Stamm-Frautschi avevano previsto in un contratto successorio che gli eredi della moglie avrebbero potuto farsi attribuire il fondo di "Matten" a Turbach, Gstaad, per 28'000 franchi. Dopo il decesso dei coniugi, la sorella della moglie, Sig.ra Reuteler-Frautschi, ha chiesto l'attribuzione del fondo secondo il diritto successorio contadino. Questa richiesta è stata respinta dalle autorità cantonali con la motivazione che il fondo non permetteva un'esistenza agricola sufficiente ai sensi dell'art. 620 CC rivisto.Legge
Il Tribunale federale conferma questa sentenza. Esso ritiene che il nuovo requisito legale di una "esistenza agricola sufficiente" introdotto dalla revisione dell'art. 620 CC mira a limitare l'applicazione del diritto successorio contadino ai soli fondi che permettono un'esistenza autonoma della famiglia, con esclusione delle aziende molto piccole. Secondo i calcoli dettagliati effettuati dall'autorità cantonale, il reddito agricolo del fondo in questione copre…