Fatti

Nell'ambito di un procedimento esecutivo per un credito basato su un atto di carenza di beni, il debitore Y. ha fatto opposizione. Il giudice del rilascio del Tribunale cantonale di Zugo ha quindi convocato solo il debitore all'udienza del 27 ottobre 1999 e ha ammesso l'opposizione sulla base delle allegazioni del debitore. Il creditore Z. ha presentato un ricorso di diritto pubblico contro questa decisione per violazione del diritto di essere ascoltato, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio del caso all'istanza precedente per una nuova decisione.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che la decisione che ammette l'opposizione ai sensi dell'art. 265a cpv. 2 LEF costituisca una decisione finale ai sensi dell'art. 87 OG. Essa è considerata definitiva quando nel ricorso di diritto pubblico viene invocata una violazione del diritto di essere ascoltato (art. 265a cpv. 1 LEF).

Infatti, la procedura relativa all'ammissione dell'opposizione ai sensi dell'art. 265a cpv. 1-3 LEF è di natura sommaria e il giudice decide definitivamente sull'ammissione o il rigetto dell'opposizione (art. 265a cpv. 1 LEF). Inoltre, l'ammissione dell'opposizione comporta la sospensione dell'esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF). Si tratta quindi di una decisione finale ai sensi dell'art. 87 OG.

Contro la decisione del giudice del rilascio non è ammesso alcun ricorso di diritto cantonale…