Fatti

Il caso riguarda un avvocato, [A.], al quale è rimproverato di aver presentato al tribunale, in un procedimento giudiziario, un accordo di sospensione che differiva sostanzialmente dall'originale. L'Autorità di vigilanza degli avvocati del Cantone di Berna ha avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti e gli ha indirizzato un avvertimento con decisione del 7 dicembre 2018.

[A.] ha fatto ricorso contro questa decisione disciplinare presso il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna, chiedendo lo svolgimento di un'udienza orale. Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso il 20 gennaio 2020, senza tenere un'udienza orale.

[A.] ha quindi adito il Tribunale federale, chiedendo o l'abbandono del procedimento disciplinare o il rinvio del caso all'istanza precedente affinché tenga un'udienza orale.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che il procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, che prevede in particolare la possibilità di un divieto di esercitare la professione, costituisca una contestazione su diritti di carattere civile ai sensi dell'art. 6 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Di conseguenza, le garanzie procedurali dell'art. 6 par. 1 CEDU, compreso il diritto a un'udienza pubblica, si applicano, anche quando sia stato pronunciato solo un avvertimento come nel caso di specie.

Il Tribunale federale rileva che il Tribunale amministrativo ha erroneamente ritenuto che l'art. 6 par. 1 CEDU…