Fatti
La controversia oppone un consorzio di sei imprese di costruzione (il Consorzio Galleria San Bernardino) al Cantone dei Grigioni. Il consorzio è stato incaricato dell'esecuzione dei lavori di costruzione di un tratto stradale secondo un contratto a prezzo forfettario e unitario. Il consorzio chiede un aumento del prezzo concordato invocando l'art. 373 cpv. 2 CO e l'art. 5 n. 1 delle condizioni per la costruzione di strade nazionali (BBN), sostenendo che l'esecuzione dei lavori è stata eccessivamente difficile a causa di circostanze straordinarie.Legge
Il Tribunale federale ritiene che siano soddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'art. 373 cpv. 2 CO. I prezzi unitari e forfettari erano stati determinati in modo preciso nel contratto in precedenza. Inoltre, l'esecuzione dei lavori è stata eccessivamente difficile a causa di circostanze straordinarie imprevedibili e non imputabili al comportamento del consorzio.
L'art. 5 n. 1 BBN non costituisce una disposizione autonoma, ma serve solo a precisare quali costi sono coperti dai prezzi forfettari e unitari, nonché le circostanze aggravanti già prese in considerazione. Questo articolo si riferisce in realtà…