Fatti
L'Ufficio federale dei trasporti ha designato nel 1990 e 1993 un totale di 47 negozi e attività di servizio nella stazione centrale di Zurigo come esercizi accessori ferroviari ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 e 3 della Legge sulle ferrovie. Ha ordinato che questi debbano rimanere aperti quotidianamente dalle 8.00 alle 20.00. Per altri 29 negozi ha previsto un utilizzo commerciale ai sensi dell'art. 39 cpv. 4 LFerr nell'ambito degli orari di apertura cantonali e comunali. Contro queste decisioni, la città di Zurigo ha presentato un ricorso di diritto amministrativo.Legge
Il Tribunale federale ha sostanzialmente confermato i criteri sviluppati nella sua precedente sentenza "Stadelhofen" per la valutazione dello status di esercizio accessorio. Ha rilevato che l'entità dei bisogni da soddisfare da parte delle imprese ferroviarie non è data una volta per tutte, ma può crescere con il tenore di vita degli utenti ferroviari. Tuttavia, gli orari di apertura degli esercizi accessori ferroviari non devono servire a svuotare le normative cantonali o comunali ritenute insufficienti.
Per la stazione centrale di Zurigo, in quanto importante e molto frequentato nodo di traffico,…