Fatti
Fritz Zeller ha affittato un immobile appartenente al Bauverein Oekolampad a Basilea per gestirvi un'attività di pneumatici. Il contratto di locazione, concluso il 1° luglio 1965, era previsto fino al 30 giugno 1972, con possibilità di risoluzione annuale a partire dal 30 giugno 1973. Il 3 luglio 1970, il Bauverein Oekolampad ha risolto il contratto di locazione per il 30 giugno 1973. Il 19 luglio 1972, Zeller ha adito il presidente del tribunale civile di Basilea-Città per far constatare l'invalidità della risoluzione e, in subordine, ottenere la proroga del contratto di locazione di due anni.Legge
Il DTF ritiene che la risoluzione del contratto di locazione da parte del Bauverein Oekolampad fosse valida. Secondo l'art. 267a cpv. 3 CO e la relativa disposizione transitoria, il locatario doveva presentare la sua richiesta di proroga entro 30 giorni dal ricevimento della risoluzione, ossia al più tardi il 18 gennaio 1971. Tuttavia, Zeller ha presentato la sua richiesta solo il 19 luglio 1972, ovvero fuori termine. Il DTF respinge l'argomento del locatario secondo cui, in caso di risoluzione anticipata da parte del locatore, il termine per presentare la richiesta di proroga dovrebbe decorrere solo dalla fine del contratto di locazione inizialmente previsto. Una tale interpretazione non è conforme al testo di legge e potrebbe comportare conseguenze indesiderabili, come il fatto che il locatore non possa più disporre liberamente del bene locato.
Il DTF…