Fatti

La controversia oppone la Banca X. e K., locatore, ai coniugi A. e E., inquilini, in merito alla validità di un aumento degli acconti mensili delle spese per due appartamenti ristrutturati con l'aiuto della Confederazione. I fitti, ceduti alla Banca X., sono soggetti al controllo dell'Ufficio federale del logement (OFL). Gli inquilini hanno contestato l'aumento delle loro spese, ma il Tribunale di distretto di La Chaux-de-Fonds ha respinto le richieste dei locatori. La Corte di cassazione civile del cantone di Neuchâtel ha dichiarato inammissibile il ricorso dei ricorrenti, ritenendo che le pretese litigiose sfuggissero alla competenza delle giurisdizioni civili in virtù dell'art. 253b al. 3 CO.

I ricorrenti hanno presentato un ricorso in riforma, invitando il Tribunale federale a constatare la competenza delle giurisdizioni civili e a rinviare la causa all'istanza cantonale per il giudizio di merito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato se le pretese litigiose costituissero una controversia civile ai sensi dell'art. 44 OG. La giurisprudenza richiede che le parti esercitino pretese fondate sul diritto civile federale e che queste siano oggettivamente litigiose. Il Tribunale federale ha considerato che le disposizioni relative alla contestazione dei fitti abusivi non si applicano agli alloggi in favore dei quali sono state adottate misure di incentivazione da parte dei poteri pubblici e il cui fitto è soggetto al controllo di un'autorità.

Il Tribunale federale ha anche esaminato la questione se le spese accessorie siano soggette al regime previsto dal diritto privato, anche per i contratti soggetti al controllo dell'autorità pubblica. La corte ha considerato che la ratio legis dell'art. 253b al. 3 CO è di impedire un doppio controllo dei fitti e di evitare il pronunciamento di decisioni contraddittorie. Le spese accessorie nuovamente poste a…