Fatti
A. ha assunto le sue funzioni di presidente del consiglio di fondazione della Fondazione B. nel gennaio 2010; dal 1996 esercita anche la funzione di giudice civile a tempo parziale. Dopo il suo divorzio nel novembre 2007, la Cassa di compensazione del Cantone di Basilea-Campagna (di seguito: la Cassa) l'ha registrata come non attiva professionalmente a partire dal 1° gennaio 2008. Con lettere del 5 aprile 2011 e del 20 marzo 2012, la Cassa ha respinto la sua richiesta di essere considerata attiva professionalmente. Per l'anno 2010, la Cassa ha percepito contributi per la non attività professionale (decisione di opposizione del 17 ottobre 2012 che conferma la decisione del 3 luglio 2012).Legge
Affinché in tali casi si possa ammettere un'attività lucrativa completa ai sensi dell'art. 28bis cpv. 1 OAVS, l'intenzione di esercitare un'attività lucrativa deve apparire per una parte che corrisponde almeno alla metà del normale orario di lavoro. Ciò si traduce nella forma di un rapporto adeguato tra prestazione e remunerazione.
Sebbene la richiedente abbia svolto funzioni operative oltre alla…