Fatti
Nel gennaio 1937, la Sig.ra Schneidt, in qualità di mandataria di Thorwart, ha consegnato alla Sig.ra X, una cittadina svizzera residente allora in Francia, la somma di 57'364,42 franchi svizzeri affinché la depositasse su un conto a suo nome presso la Banca di Credito Svizzera a Zurigo e ne curasse la gestione fiduciaria per conto di Thorwart, al fine di metterla al riparo dalle autorità naziste tedesche. La Sig.ra X ha effettivamente effettuato tale deposito e acquistato titoli. Successivamente, ha utilizzato impropriamente una parte di questi fondi. Dopo il decesso di Thorwart, sua moglie ha intentato un'azione di restituzione dell'importo di 57'364,42 franchi svizzeri contro la Sig.ra X.Legge
Il DTF ha stabilito che il diritto svizzero fosse applicabile a questo rapporto contrattuale, che la Sig.ra X fosse il mandatario diretto di Thorwart e non un sottomandatario di Fortlage, e che il trasferimento della proprietà alla Sig.ra X fosse di natura fiduciaria. Il Tribunale ha quindi ritenuto che il termine di prescrizione del credito di restituzione del mandante non decorra dal momento della consegna dei beni al mandatario,…