Fatti
La controversia riguarda la questione se la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero abbia correttamente negato al ricorrente, un cittadino italiano, il diritto a un'indennità forfettaria invece della rendita di vecchiaia assegnatagli dalla Cassa svizzera di compensazione. Il ricorrente aveva diritto a una rendita mensile di 107 franchi, pari al 6,83% della rendita ordinaria completa.Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che, con l'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) tra la Svizzera e l'UE, la rendita AVS di un cittadino italiano che lascia definitivamente la Svizzera o fa valere il proprio diritto dall'estero non può più essere versata sotto forma di un'indennità unica in capitale. Ciò è dovuto al fatto che l'ALCP e il Regolamento (CEE) n. 1408/71 disciplinano lo stesso ambito di applicazione della Convenzione italo-svizzera sulla sicurezza sociale del 1962, e non prevedono espressamente il mantenimento della possibilità di liquidare la rendita minima mediante un'indennità forfettaria.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che l'indennità forfettaria non costituisce di per sé una prestazione più…