Fatti

Giorgio [C.], nato nel 1942, è deceduto il 26 febbraio 1990. Era dipendente della società I. ed affiliato alla Previdenza Ticino, fondazione collettiva per la previdenza professionale della Società di Banca Svizzera. Aveva divorziato da Denise D. il 21 novembre 1986 ed era risposato con Rita W., con la quale aveva avuto un figlio. Nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio, Giorgio [C.] si era impegnato a versare all'ex-moglie un assegno alimentare mensile di CHF 500.-- fino all'età del pensionamento AVS, e a far iscrivere presso la sua cassa pensione una clausola beneficiaria integrale in caso di decesso a suo favore. Dopo il decesso di Giorgio [C.], Denise C.-D. ha richiesto alla Previdenza Ticino il versamento di tale rendita mensile e di un capitale di decesso di CHF 50'000.--. La fondazione ha rifiutato, sostenendo che le disposizioni regolamentari prevedevano solo il versamento delle prestazioni minime dell'OPP 2, ridotte conformemente all'art. 20 cpv. 2 OPP 2 tenuto conto della rendita AVS percepita da Denise C.-D.

Legge

Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto la domanda di Denise C.-D., condannando la Previdenza Ticino al versamento di una rendita annua di CHF 5'797.--. Secondo il tribunale cantonale, le condizioni regolamentari per la concessione della rendita erano soddisfatte e l'art. 20 cpv. 2 OPP 2 non vi si opponeva, poiché tale disposizione non era…