Fatti
Il 28 febbraio 2011 è stata impiantata ad A., geologo indipendente, una protesi nell'anca sinistra. Il 7 marzo 2012, in seguito a complicazioni derivanti dal precedente intervento, è stata inserita quella che sarebbe dovuta essere la protesi definitiva. Successivamente A. ha subito la rottura della protesi, mentre stava uscendo dal suo autoveicolo. Il 12 settembre 2013 egli ha dovuto effettuare un nuovo intervento. L'assicuratore contro gli infortuni, Helsana Assicurazioni SA, ha negato il proprio obbligo di versare prestazioni, ritenendo che la rottura della protesi fosse dovuta a malattia o a un fenomeno degenerativo, senza la presenza di un evento esterno straordinario. Analogamente è stata esclusa la possibilità di far ricadere il disturbo fra le lesioni corporali parificate.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di A. contro la decisione dell'assicuratore. Secondo il Tribunale, la rottura di una protesi non costituisce un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA, in quanto si tratta di un processo che si è verificato all'interno del corpo umano e che non presenta un carattere straordinario. Inoltre, la rottura della protesi non può essere considerata una lesione assimilata a un infortunio ai…