Fatti
La Banca X. ha chiesto il sequestro dell'importo della prestazione di libero passaggio spettante a Z. presso la Cassa Y., a seguito della definitiva partenza di Z. all'estero. La Cassa Y. ha contestato tale misura, sostenendo che la prestazione non era esigibile finché Z. non ne avesse fatto espressa richiesta di pagamento in contanti, conformemente all'art. 30 cpv. 2 LPP. L'Ufficio esecuzioni ha quindi constatato l'impignorabilità del credito in virtù dell'art. 92 n. 13 LEF. La Banca X. ha fatto ricorso contro questa decisione presso la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale.Legge
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, secondo la costante giurisprudenza, la prestazione di libero passaggio diventa esigibile al momento dello scioglimento del rapporto previdenziale, ma non è ancora esigibile ai sensi dell'art. 92 n. 13 LEF. Tale disposizione mira a mantenere la protezione offerta dagli istituti di previdenza fino al verificarsi del decesso o dell'invalidità.
Per quanto riguarda il pagamento in contanti in caso di definitiva partenza all'estero, la Corte ha rilevato che esso è…