Fatti

Nell'ambito di otto procedure esecutive per la realizzazione di pegno immobiliare intentate dalla Fondazione X. (il creditore) nei confronti di Y. (il debitore), sono state istituite delle amministrazioni legali su vari immobili. Il debitore si è opposto a tutte queste procedure esecutive e un'azione è attualmente pendente dinanzi al Tribunale di primo grado di Ginevra, riguardante in particolare l'esigibilità, l'entità e i tassi di interesse dei crediti in questione. Il creditore ha chiesto all'ufficio esecuzioni di versargli gli importi incassati nell'ambito delle procedure esecutive al 31 ottobre 2003, previa deduzione delle spese e degli onorari di amministrazione, ritenendo che i canoni di locazione incassati dovessero essergli attribuiti. L'ufficio ha respinto questa richiesta basandosi sull'art. 95 cpv. 1 RFF, che consente il pagamento di acconti al creditore procedente solo se il suo credito è stato riconosciuto dal debitore o accertato con decisione definitiva. Il creditore ha contestato questa decisione attraverso un reclamo, che è stato respinto dalla Commissione cantonale di vigilanza.

Legge

La Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale ha respinto il ricorso del creditore. Ha ritenuto che l'art. 95 cpv. 1 RFF non consenta alcun margine di apprezzamento e che, poiché la condizione prevista da questa disposizione (debito riconosciuto dal debitore o accertato giudizialmente) non era soddisfatta nel caso di specie, il pagamento di acconti era escluso. Il fatto che il debitore avesse acconsentito al versamento degli acconti non doveva essere preso in considerazione ai sensi di questa…