Fatti

[B.], nato nel 1955, era assicurato collettivamente presso SWICA Gesundheitsorganisation fino al 31 maggio 1996 per un'indennità giornaliera pari al 90% del salario assicurato a partire dal 61° giorno di malattia. Il 1° giugno 1996, è passato all'assicurazione individuale "Salaria" di SWICA, con un periodo di attesa di 60 giorni anch'esso concordato. Dal 19 febbraio 1996, era al 100% incapace di lavorare a causa di una malattia professionale (eczema cronico recidivante alle due mani) e riceveva dalla SUVA un'indennità giornaliera di 163 franchi fino alla fine del trattamento il 19 giugno 1996. Successivamente, è rimasto totalmente incapace di lavorare a causa della malattia.

Legge

Secondo l'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera sorge quando l'assicurato è almeno per metà incapace di lavorare. Tuttavia, l'inizio del pagamento delle prestazioni può essere rinviato (3a frase). Sebbene sia stato concordato un periodo di attesa di 60 giorni, questo non ritarda la nascita del diritto all'indennità giornaliera, ma libera solo l'assicurazione malattia dall'obbligo, già esistente, di erogare l'indennità.

Pertanto, il diritto all'indennità giornaliera di [B.] è nato il 20 giugno 1996, data in cui la SUVA ha cessato i suoi pagamenti. SWICA deve…