Fatti
La banca X. SA ha licenziato con effetto immediato il suo direttore generale [A.] il 22 agosto 1991, sospettandolo di aver partecipato a una truffa. [A.] ha quindi presentato una domanda al Tribunale del lavoro il 1° ottobre 1991 per contestare il suo licenziamento e ottenere il risarcimento dei danni. Tuttavia, la Camera d'appello del lavoro si è dichiarata incompetente il 27 settembre 2000. Il 14 febbraio 2001, [A.] ha presentato una domanda riconvenzionale presso il Tribunale di primo grado nel procedimento pendente tra lui e la banca. Tuttavia, questa domanda è stata dichiarata irricevibile per tardività dal Tribunale di primo grado il 27 settembre 2001, decisione confermata in appello il 14 giugno 2002. Il 16 agosto 2002, [A.] ha quindi presentato una nuova domanda presso il Tribunale di primo grado, mirando a ottenere le stesse somme richieste nella sua precedente domanda riconvenzionale. La banca ha sollevato un'eccezione di prescrizione.Legge
Il DTF ha accolto il ricorso della banca e respinto tutte le conclusioni nel merito presentate da [A.] contro di essa, ritenendo che i suoi crediti fossero prescritti: - L'introduzione dell'azione da parte di [A.] presso il Tribunale del lavoro il 1° ottobre 1991 non ha interrotto la prescrizione, in quanto tale tribunale è stato ritenuto…