Fatti
A. è domiciliato nel Cantone di Ginevra, dove esercita l'attività di amministratore in un'agenzia immobiliare gestita come ditta individuale. Nella sua dichiarazione fiscale del 2001, ha dichiarato un immobile locativo appartenente al suo patrimonio commerciale, indicandolo al valore contabile. Tuttavia, l'Amministrazione fiscale cantonale di Ginevra ha imposto tale immobile sul patrimonio del contribuente per un importo superiore al valore contabile. A. ha presentato ricorso contro questa decisione, sostenendo che l'immobile controverso dovesse essere tassato al suo valore contabile. La Commissione cantonale di ricorso e il Tribunale amministrativo hanno respinto il suo ricorso, ritenendo che l'immobile dovesse essere valutato al suo valore capitalizzato del reddito locativo annuo, secondo un tasso determinato dal Consiglio di Stato.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di A. Ha ritenuto che, secondo la LAID, gli immobili appartenenti al patrimonio commerciale di un lavoratore autonomo devono essere tassati al loro valore di mercato o di rendimento, e non al loro valore contabile. La normativa cantonale ginevrина, che prevede la valutazione di tali immobili sulla base della capitalizzazione del reddito locativo annuo, è conforme a questo requisito federale.
Il Tribunale federale ha inoltre respinto l'argomento del ricorrente secondo cui questa normativa cantonale violerebbe il principio di…