Fatti

Walter [W.] beneficia di una rendita d'invalidità dal 1° novembre 1988. Questa è stata aumentata da una mezza rendita a una rendita completa con effetto retroattivo al 1° agosto 1990. Walter [W.] ha presentato una domanda di prestazioni complementari il 13 gennaio 1991, che gli sono state accordate a partire da gennaio 1991. Walter [W.] ha contestato il fatto che le prestazioni complementari gli siano state accordate solo a partire da gennaio 1991 e non retroattivamente ad agosto 1990, data dell'aumento della sua rendita d'invalidità. Il Tribunale cantonale ha respinto il suo reclamo, ritenendo che l'art. 22 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari (OPC) preveda il pagamento retroattivo delle prestazioni solo nei casi di diminuzione della rendita, e non di aumento.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che la limitazione del diritto a prestazioni arretrate ai soli casi di diminuzione della rendita, prevista dall'art. 22 cpv. 2 OPC, sia contraria al principio di parità di trattamento. Infatti, l'aumento della rendita d'invalidità può avere un impatto decisivo e duraturo sui redditi determinanti per il diritto alle prestazioni complementari, al pari della diminuzione…