Fatti
La ricorrente, nata nel 1944, ha chiesto all'assicurazione invalidità di coprire le misure mediche nell'aprile 1975. I medici hanno diagnosticato uno stato dopo protesi valvolare mitralica, un ictus perioperatorio con paresi spastica della mano sinistra e gravi disturbi della sensibilità, nonché una riduzione della capacità di memorizzazione e una rapida stanchezza. Hanno raccomandato il proseguimento dell'ergoterapia e della fisioterapia. La cassa di compensazione ha rifiutato di coprire queste misure, ritenendo che non fossero in grado di migliorare o preservare in modo duraturo ed essenziale la capacità lavorativa dell'assicurata. La commissione cantonale di ricorso ha confermato questa decisione. La ricorrente ha fatto ricorso al DTF, chiedendo che l'assicurazione invalidità sia tenuta a coprire le misure di integrazione conformemente all'art. 12 LAI. Sostiene che le misure di riabilitazione già effettuate e ancora necessarie (ergoterapia e fisioterapia) si sono dimostrate efficaci a breve termine e permetterebbero di ripristinare la capacità di guadagno. Il medico critica inoltre la giurisprudenza del DTF riguardo alle misure mediche dopo un ictus ischemico.Legge
Secondo la giurisprudenza, le misure mediche volte a trattare la malattia stessa, siano esse causali o sintomatiche, non rientrano nell'assicurazione invalidità, ma nell'assicurazione malattia e infortuni. Solo le misure volte direttamente all'inserimento professionale e in grado di migliorare o preservare in modo duraturo ed essenziale la capacità di guadagno sono coperte dall'assicurazione invalidità.
Nel caso di specie, il disturbo fondamentale della ricorrente è la predisposizione latente a nuovi emboli. Il trattamento anticoagulante mira a…