Fatti

Il 20 luglio 1992, la banca X. si è impegnata con una fideiussione semplice e limitata nel tempo fino al 1° agosto 1994 nei confronti della attrice, per un importo massimo di 463'000 franchi svizzeri, per gli obblighi della società Y. Immobilien GmbH di nuova costituzione, derivanti dal suo contratto di locazione di locali commerciali a Lucerna. Il 7 gennaio 1994, è stato notificato il precetto di pagamento alla debitrice principale nell'esecuzione dell'attrice. Il 24 febbraio 1994, la debitrice principale ha chiesto un concordato preventivo. Il 25 febbraio 1994, l'attrice ha depositato una richiesta di fallimento contro la debitrice principale. Il 1° marzo 1994, l'apertura del fallimento è stata sospesa fino alla decisione sul concordato preventivo. L'11 luglio 1994, l'attrice ha informato la fideiussione di metterla in mora a causa dell'insolvenza della debitrice principale. Il 20 luglio 1994, la fideiussione ha dichiarato di non essere in grado di soddisfare le pretese dell'attrice, poiché il fallimento della debitrice principale non era ancora stato aperto. Il 28 luglio 1994, l'attrice ha confermato alla fideiussione di metterla in mora e l'ha citata davanti al giudice di pace il 13 agosto 1994. Il tentativo di conciliazione del 25 agosto 1994 è fallito. Il 7 dicembre 1994, è stato aperto il fallimento della debitrice principale. Il 22 marzo 1995, l'attrice ha intentato un'azione contro la fideiussione per il pagamento di 463'000 franchi svizzeri.

Legge

Il DTF ritiene che l'art. 510 cpv. 3 CO si applichi, in caso di fideiussione semplice, solo all'obbligazione principale garantita dalla fideiussione e non all'obbligazione sussidiaria derivante dalla fideiussione. Il dovere di ricercare il debitore dell'obbligazione principale entro il termine stabilito a tal fine e di proseguire diligentemente l'esecuzione non riguarda l'obbligazione derivante dalla fideiussione.

Salvo diverso accordo tra le parti, in linea di…