Fatti

In questo caso, i tribunali cantonali hanno condannato il convenuto a versare un contributo mensile di 250 franchi per il mantenimento del figlio, prevedendo una clausola di indicizzazione di tale importo in base alla variazione dell'indice svizzero dei prezzi al consumo. Il convenuto ha contestato la validità di questa clausola di indicizzazione, sostenendo che la giurisprudenza del Tribunale federale l'avesse dichiarata illegale.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che l'indicizzazione dei contributi di mantenimento per i figli legittimi o naturali (art. 156 cpv. 2 e 319 CC) sia in linea di principio ammissibile, contrariamente alla sua precedente giurisprudenza relativa all'indicizzazione dei contributi di mantenimento per gli ex-coniugi divorziati. Infatti, gli art. 157 e 320 CC consentono non solo la riduzione, ma anche l'aumento dei contributi di mantenimento per i figli in caso di cambiamento delle circostanze, e il vincolo giuridico che fonda tale obbligo sussiste per tutta la durata del contributo.

Il Tribunale federale ritiene che l'indicizzazione eviti le complicazioni e i costi legati alle richieste ripetute di modifica dei contributi, quando il costo della vita aumenta notevolmente. Inoltre, l'indice svizzero dei prezzi al consumo costituisce generalmente un buon indicatore sia dei bisogni del figlio che dei mezzi del debitore, quest'ultimo beneficiando il più delle volte di un adeguamento del proprio reddito all'inflazione.

Salvo…