Fatti
Il Tribunale federale è stato investito di un ricorso in materia civile contro una sentenza di divorzio emessa dal Tribunale superiore del Cantone di Argovia. La moglie ha chiesto che il marito, domiciliato a Waldshut (Germania), sia tenuto a depositare una cauzione di 5'000 franchi svizzeri presso la cassa del Tribunale federale a garanzia di un eventuale indennizzo di parte che potrebbe esserle assegnato. Il marito ha concluso per il rigetto di tale richiesta.Legge
Il Tribunale federale ritiene che l'art. 150 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (OG) si applichi al marito, che è di nazionalità svizzera ma domiciliato all'estero. Sebbene l'art. 17 della Convenzione internazionale relativa alla procedura civile (CIProC) dispensi i cittadini degli Stati contraenti dall'obbligo di prestare garanzie, tale disposizione non si applica agli svizzeri che agiscono dinanzi ai tribunali del proprio paese. Tuttavia, l'art. 150 cpv. 2 OG lascia al giudice un certo potere discrezionale, a differenza dell'ex art. 213 OG. Sotto il profilo della parità di trattamento, è giustificato esentare uno svizzero domiciliato in uno Stato parte della CIProC dall'obbligo…