Fatti
Il sig. (la madre) e V. (il padre) sono i genitori di T. (nato il 26 dicembre 2005) e S. (nata il 4 maggio 2007). Durante il matrimonio, i figli sono stati principalmente accuditi dal padre. La madre ha lasciato il domicilio coniugale con i figli e ha presentato una richiesta di misure protettive dell'unione coniugale presso il tribunale distrettuale di Uster, che ha affidato i figli alla custodia del padre durante la separazione. La madre ha presentato appello contro questa decisione presso il Tribunale cantonale di Zurigo, chiedendo che l'affidamento dei figli le venisse assegnato. Ha anche richiesto l'effetto sospensivo del suo appello. Il presidente del Tribunale cantonale ha respinto questa ultima richiesta. La madre ha quindi presentato un ricorso in materia civile presso il Tribunale federale, che ha infine respinto il ricorso.Legge
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'istanza d'appello deve concedere l'effetto sospensivo all'appello contro una decisione provvisoria sull'affidamento solo in via eccezionale. Tuttavia, essa dispone di un ampio potere discrezionale che le consente di tenere conto delle circostanze del caso specifico. Quando la decisione di primo grado mantiene l'affidamento presso il genitore che si è principalmente occupato del figlio prima della separazione, l'effetto sospensivo dell'appello dell'altro genitore deve in linea di principio essere rifiutato, a meno che non esistano motivi importanti, in…