Fatti
In questo caso, la società a responsabilità limitata Pimea S. à r. l., domiciliata a Orano (Algeria), ha presentato un ricorso presso il Tribunale federale. Il presidente della II Corte civile ha ordinato che la parte ricorrente depositi una garanzia di 300 franchi svizzeri presso la Cassa del Tribunale federale per coprire le eventuali spese accessorie che potrebbero essere assegnate alla parte intimata. Questa decisione si basa sull'art. 150, cpv. 2, della Legge sull'organizzazione giudiziaria (OG), che prevede l'obbligo di fornire una garanzia per le parti domiciliate all'estero.
La società ricorrente, domiciliata in Algeria, non può essere esentata da questo obbligo di garanzia in virtù della Convenzione internazionale relativa alla procedura civile del 17 luglio 1905 (artt. 17 e 26) né della Convenzione franco-svizzera sulla competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze del 15 giugno 1869 (art. 13).
Legge
Secondo il Tribunale federale, l'art. 150, cpv. 2, OG si applica alle parti domiciliate all'estero, comprese le persone giuridiche. Né la Convenzione del 1905 né la Convenzione del 1869 prevedono esenzioni da questo obbligo di garanzia in base al domicilio della parte.
Sebbene l'art. 13 della Convenzione franco-svizzera del 1869 esoneri i cittadini francesi da alcuni costi e cauzioni…