Fatti

Nell'ambito del divorzio delle parti, l'istanza inferiore ha concesso alla convenuta una rendita mensile di indennizzo ai sensi dell'art. 151 cpv. 1 CC per la perdita del diritto agli alimenti, di importo pari a 50 CHF. Tale rendita poteva essere:
  • a) aumentata in caso di sostanziale diminuzione della capacità lavorativa o delle possibilità di guadagno della convenuta
  • b) ridotta in caso di diminuzione non colpevole e sostanziale della capacità lavorativa o delle possibilità di guadagno dell'attore
Dinanzi al Tribunale federale, la convenuta ha interposto un ricorso principale per l'eliminazione della riserva di riduzione, e l'attore un ricorso incidentale per l'eliminazione di quella di aumento.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che la possibilità di aumentare una rendita concessa ai sensi dell'art. 151 CC non possa essere ammessa. Infatti, la precedente giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che gli art. 151-153 CC consentono solo la riduzione o la soppressione della rendita, e non il suo aumento, anche se una riserva generale a tal riguardo è prevista nella…