Fatti
P., beneficiaria di una rendita d'invalidità, si è rivolta alla Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo per chiedere che la sua rendita le venga d'ora in poi accreditata sul suo conto il primo giorno lavorativo del mese. La Cassa di compensazione e il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo hanno respinto la sua richiesta. P. ha quindi fatto ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni.Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che P. abbia un interesse meritevole di tutela affinché il pagamento della sua rendita d'invalidità venga anticipato dal 5°-7° giorno lavorativo al primo giorno lavorativo del mese. Tuttavia, esso ritiene che la regolamentazione dell'art. 72 OAVS, che prevede che le casse di compensazione impartiscano gli ordini di pagamento alle poste o alle banche in modo che il pagamento possa essere effettuato entro il 20° giorno del mese, non sia contraria all'art. 44 cpv. 1 LAVS che dispone che le rendite siano pagate "di regola, mensilmente e in anticipo".
Il Tribunale federale ritiene che il legislatore abbia conferito al…