Fatti
La controversia riguarda la competenza del giudice delle assicurazioni sociali per statuire sulla realizzabilità dell'accordo tra coniugi concernente la ripartizione delle prestazioni di uscita della previdenza professionale, in assenza di attestazioni idonee degli istituti di previdenza. La sentenza di divorzio che approva la convenzione tra coniugi relativa alla ripartizione delle prestazioni di uscita è esecutiva nei confronti degli istituti di previdenza interessati, a condizione che questi ultimi abbiano attestato la realizzabilità dell'accordo conformemente all'art. 141 cpv. 1 CC. Se un istituto di previdenza rifiuta di eseguire una sentenza di divorzio con il motivo che la ripartizione prevista non è realizzabile, il giudice delle assicurazioni sociali deve verificare se la sentenza sia opponibile all'istituto. In caso affermativo, deve rinviare il richiedente ad agire per via dell'esecuzione forzata. In caso negativo, deve entrare nel merito dell'azione, verificare la realizzabilità dell'accordo e, se del caso, emettere una sentenza di condanna nei confronti dell'istituto di previdenza.Legge
Il Tribunale federale ha annullato la sentenza cantonale e rinviato la causa al primo giudice, con il motivo che le constatazioni di fatto erano manifestamente…