Fatti
I coniugi P., di nazionalità austriaca, hanno divorziato in Austria nel 1987, senza che gli effetti accessori del divorzio fossero stati regolati. Nel 1988, la moglie ha introdotto un'azione in Svizzera per integrare la sentenza di divorzio, chiedendo in particolare il pagamento di una rendita. Nell'ambito di tale azione, ha richiesto misure provvisorie, in particolare un contributo di mantenimento. Il tribunale di primo grado ha respinto tale richiesta, ritenendo che l'art. 145 CC non fosse applicabile. Su ricorso, la Corte di giustizia del Cantone di Ginevra ha applicato l'art. 145 CC per analogia e condannato l'ex marito al pagamento di un contributo di mantenimento provvisorio. Quest'ultimo ha presentato un ricorso di diritto pubblico contro tale decisione.Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso. Ritiene che il fatto che l'art. 64 LDIP non disciplini specificamente la competenza e la legge applicabile in materia di misure provvisorie nell'ambito di un'azione di integrazione di una sentenza di divorzio non esclude che tali misure possano essere ordinate. Il Tribunale federale ammette che non è arbitrario applicare per analogia l'art. 145 CC nell'ambito di tale azione, al fine di consentire al giudice di adottare provvisoriamente le misure necessarie, in particolare per quanto riguarda il mantenimento della famiglia, in attesa che gli effetti accessori del divorzio siano definitivamente regolati.
Secondo il Tribunale federale, il fatto che una sentenza di divorzio sia passata in giudicato non…