Fatti

La decisione riguarda un'azione di responsabilità per il prospetto di emissione intentata da due investitori (i ricorrenti) contro i membri del consiglio di amministrazione di una società anonima (i convenuti) a seguito del fallimento di tale società. I ricorrenti hanno acquistato azioni della società al momento della sua quotazione in borsa e hanno subito ingenti perdite a causa del fallimento. Essi sostengono che il prospetto di emissione contenesse informazioni ingannevoli e incomplete che li hanno indotti in errore nella loro decisione di acquisto.

Legge

Il DTF ha stabilito che, per stabilire il nesso di causalità tra le informazioni del prospetto e il danno subito dagli investitori, lo standard di prova richiesto non è una certezza assoluta, ma una prevalente verosimiglianza. Pertanto, i ricorrenti non devono fornire la prova rigorosa dello svolgimento causale degli eventi, ma solo stabilire la prevalente verosimiglianza. Il DTF…