Fatti
La società X. AG (il venditore) ha concluso un contratto con la società Y. Tbk (l'acquirente) per la vendita di un impianto di filatura completo Q. Il contratto prevedeva il pagamento del prezzo d'acquisto in più rate. Dopo il pagamento delle prime due rate, l'acquirente ha ceduto i suoi diritti e obblighi alla società W. Quest'ultima ha successivamente richiesto al venditore il rimborso di una parte della terza rata nonché il risarcimento danni per consegna incompleta. Il tribunale cantonale ha parzialmente accolto la richiesta. Il venditore ha fatto ricorso contro questa sentenza.Legge
Secondo la giurisprudenza dominante, l'art. 51 CISG, che consente la risoluzione parziale del contratto, presuppone che le diverse parti della merce consegnata costituiscano unità economiche indipendenti. Ciò non è il caso quando un impianto di produzione viene venduto come un tutto. Se mancano componenti necessari al funzionamento dell'impianto, questo non è conforme al contratto, senza tuttavia consentire una risoluzione parziale.
Nel diritto svizzero, le pretese derivanti da una consegna non conforme si prescrivono in linea di principio in un anno ai sensi dell'art. 210 CO. Tuttavia, l'acquirente può ancora far valere tali pretese in via di eccezione, a condizione che abbia denunciato il…