Fatti

La Sig.ra X. gestiva uno "studio di talenti" a Zurigo dove formava giovani nel canto e nella recitazione al fine di prepararli a una carriera nell'industria dell'intrattenimento. Il 28 agosto 1975, la Sig.ra Z., all'epoca di 22 anni, ha concluso con lei un "contratto di formazione" che prevedeva un corso di tre mesi con 12 ore di lezioni di canto leggero. Al termine del corso, le parti hanno firmato un "contratto di management" intitolato "Il cammino verso il disco". Ai sensi di tale contratto, Z. in qualità di interprete ha trasferito allo studio di talenti il diritto esclusivo della sua "gestione per rappresentazioni e produzioni di qualsiasi natura"; lo studio era l'unico autorizzato a concludere i relativi contratti di sua competenza. La Sig.ra X. si è impegnata a formare l'interprete per le esibizioni pubbliche, a stabilire contatti con produttori discografici, a farla conoscere presso le emittenti radio e televisive nazionali e internazionali, e a difendere i suoi interessi artistici e finanziari. Z. si è in particolare impegnata a seguire tutte le istruzioni dello studio, ad accettare i titoli proposti, a rispettare gli accordi sulle rappresentazioni, a rispettare le scadenze e a rimanere disponibile per la durata del contratto. Si è inoltre impegnata a versare allo studio un onorario di gestione fino al 40% di tutti i compensi e diritti di licenza. Il rapporto contrattuale doveva iniziare il 9 dicembre 1975 e durare cinque anni. In caso di inadempimento del contratto da parte di Z., era prevista una penale convenzionale di 50.000 franchi.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che il "contratto di…