Fatti
La C. GmbH e D. (ricorrenti) hanno citato in giudizio la A. GmbH (convenuta) per l'iscrizione dei marchi "REICO" e "REICO VITAL-SYSTEME" in Svizzera. Il Tribunale commerciale di San Gallo ha accolto sostanzialmente il ricorso e ha deciso che si trattava di un marchio di agente ai sensi dell'art. 4 LPM, motivo per cui la convenuta non godeva della protezione prioritaria per i suoi marchi. Il Tribunale federale ha annullato la decisione e rinviato il caso alla prima istanza per un nuovo esame, in quanto i presupposti per un marchio di agente non erano stati sufficientemente chiariti.Legge
Ai sensi dell'art. 4 LPM, i marchi non godono di protezione se sono stati registrati senza il consenso del titolare a nome di agenti, rappresentanti o altri autorizzati all'uso, o se rimangono iscritti nel registro dopo la cessazione del consenso. Questo motivo di esclusione dalla protezione presuppone che tra il titolare del marchio e il presunto agente esistesse un rapporto contrattuale che imponeva all'agente un dovere di tutela degli interessi.
Nel caso di specie, la prima istanza non è riuscita, sulla base dei fatti accertati, a stabilire un tale dovere contrattuale di fedeltà della convenuta nei confronti dei ricorrenti. In particolare, i rapporti di partecipazione e le dichiarazioni di intenti per la collaborazione non erano sufficienti per presumere un obbligo…