Fatti

Il cittadino polacco A., nato nel 1979, è stato impiegato in Svizzera come lavoratore agricolo dal 1° maggio al 30 novembre 2015. Per questo periodo, era assicurato malattia in Svizzera. Sua moglie e i suoi figli, residenti in Polonia, erano anch'essi assicurati presso la Agrisano. Tuttavia, A. ha disdetto i contratti di assicurazione dei suoi familiari. La Agrisano ha tuttavia sostenuto che anche i familiari sono soggetti all'assicurazione malattia obbligatoria in Svizzera. Il Tribunale federale doveva decidere se i familiari di A. fossero effettivamente soggetti all'obbligo di assicurazione malattia svizzero.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, in linea di principio, i familiari non occupati di un cittadino UE occupato in Svizzera sono soggetti all'assicurazione malattia obbligatoria svizzera. Ciò risulta dalle disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione tra la Svizzera e l'UE e dai relativi regolamenti di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Tuttavia, un diritto autonomo all'assicurazione malattia della moglie di A. in Polonia può prevalere su questo diritto derivato in Svizzera. È decisivo se la…