Fatti

La decisione concerne una controversia tra la società [C. AG], titolare di un brevetto europeo (EP) 0000, e le società [A. AG] e [B. AG], che commercializzano un prodotto chiamato "Z.". La società [C. AG] ha chiesto misure provvisionali per impedire la commercializzazione di questo prodotto, che ritiene contrario al suo brevetto. Il Presidente del Tribunale di commercio di San Gallo ha concesso queste misure, ma le società [A. AG] e [B. AG] hanno presentato un ricorso in nullità, che è stato respinto dal Presidente del Tribunale delle revisioni del cantone di San Gallo.

Le società [A. AG] e [B. AG] hanno quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, allegando una violazione dell'articolo 29, comma 2, della Costituzione federale (CF) e dell'articolo 9 CF. Ritenuto che il Presidente del Tribunale di commercio non abbia esaminato la questione della violazione del brevetto e che le prove siano state valutate in modo arbitrario.

Legge

Il Tribunale federale ha ammesso il ricorso in materia di diritto pubblico. Ha considerato che il Presidente del Tribunale di commercio aveva commesso un errore fondandosi su allegazioni non contestate di una parte senza fare ricorso a un perito giudiziario indipendente. Il Tribunale federale ha anche ritenuto che le perizie provenienti dalle parti non hanno valore di mezzi di prova, ma costituiscono semplici allegazioni.

Il Tribunale federale ha ricordato che, nell'ambito della procedura di misure provvisionali, la parte difensiva deve solo rendere verosimile che il brevetto del ricorrente non è valido. Ha…