Fatti

Il caso riguarda il versamento di una rendita d'invalidità a terzi (un'autorità di assistenza pubblica). La beneficiaria della rendita, Sig. H., ha contestato la decisione della cassa di compensazione di versare una parte della rendita retroattiva all'autorità di assistenza pubblica del comune di B. e a quella del comune di S. per compensare le prestazioni di assistenza che aveva ricevuto. I fatti chiave sono i seguenti: - Nel 1990, la cassa di compensazione ha concesso al Sig. H. una mezza rendita d'invalidità retroattiva a partire dal 1986, nonché una rendita per figlio. - Nella richiesta di prestazioni del 1987, il Sig. H. aveva firmato un modulo che autorizzava il versamento della rendita a terzi, ovvero le autorità di assistenza dei comuni di B. e S. per rimborsare le prestazioni di assistenza che aveva ricevuto. - Il Sig. H. ha contestato questa decisione di versamento a terzi, sostenendo di non aver dato il suo consenso.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che: 1. La decisione di versare la rendita a terzi può essere validamente presa solo dopo che il diritto alla rendita è stato stabilito dalla commissione dell'assicurazione invalidità. Prima di questa decisione, il consenso del beneficiario non ha lo stesso valore giuridico. 2. Nel caso in questione, il consenso dato nel 1987 nella richiesta di prestazioni…