Fatti

In questo caso, il marito (il richiedente) ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento che versava alla sua ex-moglie (la convenuta) in virtù di una sentenza di divorzio. Il Tribunale federale ha respinto questa richiesta. I fatti principali sono i seguenti: - Nel 1968, nell'ambito della sentenza di divorzio, il marito è stato condannato a versare un assegno di mantenimento mensile di 300 franchi alla sua ex-moglie. - Nel 1969, i redditi dell'ex-moglie sono aumentati, passando da circa 400 franchi al mese a 640 franchi al mese. - Il marito ha quindi chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento, sostenendo che la situazione finanziaria della sua ex-moglie fosse migliorata in modo significativo e duraturo. - Il Tribunale federale ha respinto questa richiesta, ritenendo che l'aumento dei redditi dell'ex-moglie, pur essendo significativo, non costituisse una modifica sufficiente per giustificare una riduzione dell'assegno di mantenimento.

Legge

Secondo il Tribunale federale, una delle condizioni poste dall'art. 153 cpv. 2 CC per ridurre un assegno di mantenimento è che la situazione finanziaria del beneficiario abbia subito una modifica importante e duratura. Tuttavia, nel caso di specie, l'aumento dei redditi dell'ex-moglie, pur essendo sostanziale, rientrava nell'ambito dell'aumento generale dei prezzi e del miglioramento normale dei salari reali. Pertanto, non costituiva una "diminuzione sensibile" della sua situazione di bisogno tale da giustificare una riduzione dell'assegno.

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che anche se i redditi dell'ex-moglie superassero ormai il suo minimo vitale, non fosse necessario ridurre l'assegno di mantenimento. Quest'ultimo…