Fatti
La richiedente, nata nel 1947, è originaria dell'ex Cecoslovacchia. È entrata in Svizzera il 25 febbraio 1983 e ha chiesto asilo il 15 marzo 1983. La sua domanda di asilo è stata respinta il 4 febbraio 1987, ma è stata ordinata una misura di "accoglienza provvisoria" (Vorläufige Aufnahme) lo stesso giorno. I suoi ricorsi contro il rigetto dell'asilo sono stati respinti. Nel 1990 e 1991, la richiedente ha presentato due domande di rendita d'invalidità, che sono state respinte dalla cassa di compensazione del Cantone di Zurigo in quanto non era riconosciuta come rifugiata.Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha ritenuto che, nel campo delle assicurazioni sociali, è il concetto formale di rifugiato, dipendente dalla concessione dell'asilo, a essere determinante. Pertanto, solo gli stranieri ai quali la Svizzera ha concesso l'asilo possono avvalersi dello status di rifugiato ai sensi della legge sull'assicurazione invalidità.
Nel caso di specie, la richiedente non ha ottenuto una decisione che ne accertasse la qualità di rifugiata ai sensi dell'art. 3 della legge sull'asilo. L'"accoglienza provvisoria" ordinata nei…