Fatti
La controversia oppone H.X. a Y. Assicurazioni SA. H.X. ha presentato ricorso contro una sentenza della corte cantonale che ha rifiutato di ascoltare due medici da lui citati come testimoni nel procedimento di appello. La corte cantonale ha ritenuto che tali mezzi di prova avrebbero dovuto essere invocati in primo grado, conformemente all'art. 317 cpv. 1 CPC.Legge
Il DTF respinge il ricorso. Esso ritiene che l'art. 317 cpv. 1 CPC disciplini in modo completo e autonomo la possibilità per le parti di invocare fatti e mezzi di prova nuovi nel procedimento di appello. Non è quindi possibile applicare per analogia l'art. 229 cpv. 3 CPC, che riguarda il procedimento di primo grado.
Il DTF osserva che il testo dell'art. 317 cpv. 1 CPC è stato esaminato attentamente dal legislatore, il quale ha deliberatamente escluso la possibilità di un rinvio al procedimento di primo grado. Ciò vale anche per i casi in cui il giudice stabilisce i fatti d'ufficio, come…