Fatti

Il Sig. A ha concluso un contratto di sfruttamento di giochi e apparecchi automatici con la Soc. C. Ai sensi dell'art. 6 del contratto, il gestore aveva il potere di cedere a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto. La Soc. C ha ceduto i diritti e gli obblighi alla Soc. S AG. Il Sig. A ha quindi comunicato alla Soc. C la risoluzione del contratto, ma la Soc. S AG ha contestato tale risoluzione. Il Tribunale civile del circondario di Sarine ha parzialmente accolto l'azione della Soc. S AG, condannando il Sig. A a versarle 50'000 franchi. La Corte d'appello del Tribunale cantonale del Canton Friburgo ha confermato tale sentenza. Il Sig. A ha quindi fatto ricorso al TF.

Legge

Il TF ha respinto il ricorso del Sig. A e confermato la sentenza impugnata. Ha ritenuto che la clausola del contratto che autorizzava la cessione a terzi non rientrasse nell'ambito di applicazione dell'art. 8 LCSl (Legge contro la concorrenza sleale).

Infatti, l'art. 8 LCSl si applica solo se le condizioni generali sono tali da indurre in errore a danno di una parte contraente e derogano notevolmente al regime legale applicabile (lett. a) o prevedono una ripartizione dei diritti e degli obblighi che si discosta notevolmente dalla natura del contratto (lett. b). Nella fattispecie, il…