Fatti

La controversia oppone A., il ricorrente, a G., il convenuto. Nel 1966, A. ha intentato un'azione di paternità contro G. presso il tribunale distrettuale di Zurigo. Sebbene la paternità di G. non sia stata né esclusa né provata con certezza, le parti hanno concluso un accordo transattivo nel 1967 in base al quale G. si è impegnato a versare contributi di mantenimento mensili ad A. fino al compimento dei 20 anni al più tardi. Nel 1974, A. ha chiesto la modifica di tali contributi ai sensi dell'art. 320 CC, richiesta parzialmente accolta dal tribunale distrettuale. Tuttavia, il Tribunale cantonale di Zurigo ha annullato tale decisione e respinto la domanda di modifica. A. ha quindi presentato un ricorso per riforma presso il Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato la sentenza del Tribunale cantonale. Ha ritenuto che i contributi di mantenimento fissati per contratto non possano essere modificati dal giudice ai sensi dell'art. 320 CC, a meno che il contratto non preveda una clausola di riserva appropriata. Nel caso di specie, il contratto non conteneva tale clausola e le parti erano consapevoli, al momento della conclusione, che la situazione finanziaria del convenuto e…