Fatti
La signora J., nata nel 1975, si è annunciata all'AI (Assicurazione Invalidità) nel novembre 2006 e ha richiesto una rendita. L'ufficio AI di Basilea Campagna ha respinto il diritto a provvedimenti d'integrazione e a una rendita, in quanto i problemi di salute esistevano già all'arrivo in Svizzera nel 2002. Il Tribunale Cantonale di Basilea Campagna ha confermato questa decisione il 17 ottobre 2008, che è rimasta non impugnata. Nel febbraio 2009, J. si è nuovamente annunciata all'AI per la percezione di prestazioni e ha indicato un peggioramento delle sue condizioni di salute. L'ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni. Tuttavia, il Tribunale Cantonale di Basilea Campagna ha accolto il ricorso di J. L'ufficio AI ha quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale Federale.Legge
Il Tribunale Federale afferma che il giudicato delle decisioni sulle prestazioni continuative nell'assicurazione sociale è in linea di principio illimitato nel tempo. Ciò vale anche per i presupposti del diritto, come ad esempio il versamento dei contributi ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LAI. Questi presupposti non possono quindi essere messi in discussione ad ogni nuovo periodo di percezione, salvo revisione o riesame della decisione passata in giudicato. Nel caso in esame, il…