Fatti

Il caso riguarda una controversia relativa all'istituzione di un passaggio necessario ai sensi dell'art. 694 CC per un immobile costruito sul fondo n. 1280. Questo fondo si trova nella zona edificabile ed è stato costruito nel 2001/2002 con due edifici in comproprietà. L'edificio A, situato nella parte superiore del fondo, ha un accesso diretto alla strada pubblica P. L'edificio B, situato nella parte inferiore, ha un accesso attraverso il fondo confinante n. 6798 con il consenso scritto del proprietario. I proprietari dell'edificio B hanno tuttavia richiesto l'istituzione di un passaggio necessario, richiesta accolta dalle autorità cantonali per questo edificio. Il Tribunale federale ha infine respinto tale richiesta.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che quando un terreno si trova in zona edificabile e viene rilasciato un permesso di costruire che attesta la sufficienza dell'accesso al fondo secondo il diritto pubblico, tale decisione costituisce il punto di partenza per la valutazione giudiziaria della necessità di un passaggio ai sensi dell'art. 694 CC. In tal caso, il giudice civile deve esaminare esclusivamente se, in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, la necessità di un passaggio definita dal diritto privato sia o meno venuta meno.

Nel caso di specie, il Tribunale federale ritiene che, sebbene l'accesso all'edificio B non sia ottimale, con un percorso di accesso con…