Fatti

Il caso riguarda le imposte cantonali e comunali nonché l'imposta federale diretta del Cantone di Zurigo per l'anno fiscale 2011. Il ricorrente [A.] si è cancellato da Winterthur il 31 agosto 2009 e si è registrato a Uster il 1° marzo 2013. L'Ufficio delle imposte di Uster lo ha informato il 9 settembre 2016 di avere informazioni secondo le quali avrebbe affittato l'appartamento a Uster già dal 1° dicembre 2009. [A.] ha negato di aver stabilito il domicilio in quella data, ma ha confermato di aver affittato l'appartamento a partire dal 1° dicembre 2009. L'Ufficio cantonale delle imposte ha quindi determinato in via discrezionale il reddito di [A.] per gli anni fiscali 2011 e 2012, poiché non aveva presentato le dichiarazioni fiscali richieste.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che [A.] non aveva diritto a una decisione preliminare per chiarire l'obbligo fiscale, poiché si trattava di un obbligo fiscale internazionale e non intercantonale. Il diritto di essere sentito è stato violato quando l'Ufficio cantonale delle imposte ha rifiutato l'accesso agli atti ad [A.] , ma questo difetto è stato sanato dal Tribunale fiscale.

Per quanto riguarda la determinazione discrezionale del reddito per il 2011, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che [A.] non ha fornito la prova dell'inesattezza. Aveva avuto più volte l'opportunità di presentare la certificazione del…