Fatti

Il richiedente, nato nel 1911, beneficia di una rendita dell'assicurazione militare (AM) nonché di una rendita dell'assicurazione invalidità (AI) a causa della sua invalidità totale. Nel calcolo della sua rendita AM, questa è stata ridotta conformemente all'art. 45 cpv. 1 LAI, in quanto il cumulo delle rendite AM e AI superava il suo reddito annuo presunto. Il richiedente ha contestato questa riduzione, ritenendo che solo la metà della rendita di coppia AI dovesse essere presa in considerazione, in quanto la parte spettante a sua moglie dovrebbe essere considerata come suo bene personale. L'autorità cantonale ha respinto il suo ricorso, ritenendo che l'art. 39bis cpv. 4 OAI preveda la presa in considerazione dell'intera rendita di coppia AI per il calcolo della riduzione. Il richiedente ha quindi adito il Tribunale federale delle assicurazioni.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, nonostante l'introduzione nel 1973 del diritto per la moglie di pretendere la metà della rendita di coppia AI, la regolamentazione dell'art. 39bis cpv. 4 OAI rimanga applicabile. Infatti, sebbene la rendita della moglie costituisca ormai un suo bene personale, essa rimane soggetta alle stesse restrizioni della rendita del marito, in particolare…