Fatti
La società A. AG (attrice, ricorrente) e la società B. AG (convenuta, intimata) sono due società holding con sede a U. L'attrice detiene il 20% del capitale azionario dell'intimata. Con lettera del 17 luglio 2020, l'attrice ha richiesto all'intimata di redigere tutti i suoi conti passati, presenti e futuri secondo le raccomandazioni Swiss GAAP FER. Nell'assemblea generale del 30 settembre 2020 dell'intimata, i bilanci annuali 2018 e 2019 sono stati approvati. Il 14 aprile 2021, l'attrice ha presentato un'azione presso il Tribunale Cantonale di Zugo per annullare queste decisioni e obbligare l'intimata a redigere i suoi conti secondo uno standard contabile riconosciuto. Il Tribunale Cantonale ha parzialmente accolto la richiesta, ma il Tribunale Superiore del Cantone di Zugo ha successivamente respinto la parte della richiesta relativa agli esercizi 2018-2020 in quanto l'attrice aveva agito troppo tardi. L'attrice ha quindi fatto ricorso al Tribunale Federale.Legge
Il Tribunale Federale ritiene che il diritto, basato sull'art. 962 cpv. 2 n. 1 CO, di richiedere rendiconti finanziari secondo uno standard riconosciuto per un determinato esercizio debba essere esercitato al più tardi sei mesi prima della data di chiusura del bilancio dell'esercizio in questione, almeno nelle…