Fatti

X. propone la locazione di appartamenti e bungalow sulla costa adriatica italiana. Tredici clienti che hanno prenotato tali alloggi tra il 1980 e il 1982 lo citano in giudizio per prestazioni difettose, chiedendo il rimborso dei canoni di locazione e il risarcimento dei danni. Il Tribunale di commercio del Cantone di Zurigo accoglie parzialmente le loro richieste, condanna X. a versare diverse somme ai ricorrenti, constata che nelle sue brochure ha fornito indicazioni inesatte o ingannevoli e autorizza i ricorrenti a pubblicare la sentenza a spese di X. su un giornale svizzero e due giornali tedeschi. Entrambe le parti propongono un ricorso di diritto federale contro le sentenze del Tribunale di commercio. I ricorrenti chiedono un aumento degli importi loro assegnati, X. chiede il rigetto della domanda.

Legge

Il Tribunale federale respinge i ricorsi dei ricorrenti nella misura in cui vi entra nel merito. Accoglie parzialmente i ricorsi di X. e respinge la domanda dei ricorrenti relativa alle conclusioni di accertamento e di pubblicazione.

Il Tribunale federale ritiene che X. debba rispondere del buon esito dell'organizzazione, in quanto si è presentato come l'organizzatore delle prestazioni offerte ai clienti, anche se non era proprietario degli alloggi. La sua responsabilità deve quindi essere valutata secondo il diritto della locazione, e non secondo il diritto dell'appalto come egli sostiene.

Per quanto riguarda il risarcimento dei…