Fatti
[A.], nato nel 1950, e la signora [A.], nata nel 1960, si sono sposati nel 1986 e hanno avuto una figlia, S., nata nel 1989. Il 20 gennaio 1998, il Tribunale di primo grado di Ginevra ha emesso un'ordinanza di misure protettive dell'unione coniugale, constatando che la vita in comune era cessata all'inizio del mese di novembre 1997. Con sentenza del 31 maggio 1999, lo stesso Tribunale ha pronunciato il divorzio dei coniugi [A.] e ne ha regolato gli effetti accessori. Statuendo sull'appello del convenuto, la Camera civile della Corte di giustizia del Cantone di Ginevra ha confermato la sentenza di primo grado, applicando il nuovo diritto del divorzio in virtù dell'art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso per riforma proposto dal convenuto e ha respinto integralmente le conclusioni dell'attrice.Legge
Secondo la giurisprudenza, l'art. 115 CC, che istituisce una causa di divorzio sussidiaria rispetto a quella dell'art. 114 CC, deve essere interpretato in modo più restrittivo rispetto all'ex art. 142 CC. Un coniuge può chiedere unilateralmente il divorzio sulla base dell'art. 115 CC solo quando, per gravi motivi a lui non imputabili, non gli si possa ragionevolmente imporre la prosecuzione del matrimonio - ovvero il mantenimento del vincolo coniugale - durante i quattro anni di separazione che gli consentirebbero di ottenere il divorzio sulla base dell'art. 114 CC.
Nel caso di specie, gli elementi presi in considerazione dai…