Fatti
[B.] è stata condannata per inosservanza di una decisione dell'autorità (art. 292 CP) per aver, il 29 aprile 1996, violato le prescrizioni della decisione del Consiglio comunale di Zurigo del 17 luglio 1991 sulla prostituzione su strada. Tuttavia, il Tribunale federale ha ritenuto che, dall'entrata in vigore dell'art. 199 CP il 1° ottobre 1992, i comportamenti in violazione delle prescrizioni comunali sui luoghi, orari e modalità di esercizio della prostituzione rientrano in tale disposizione, che prevede una pena detentiva o pecuniaria, e non più nell'art. 292 CP relativo all'inosservanza di una decisione dell'autorità.Legge
Ai sensi dell'art. 199 CP, chiunque contravviene alle prescrizioni cantonali sui luoghi, orari o modalità di esercizio della prostituzione o sulla prevenzione dei disturbi è punito con la pena detentiva o pecuniaria. Tale disposizione si applica anche alle prescrizioni comunali in materia, poiché i Cantoni possono delegare le loro competenze ai Comuni tenendo conto delle differenze locali.
Pertanto, i comportamenti di [B.] in violazione dell'art. 2 lett. a della decisione del Consiglio comunale di Zurigo del 17 luglio 1991 sulla prostituzione su strada rientrano nell'ambito di applicazione dell'art.…