Fatti
Il 27 giugno 1970, Margrith Frei ha presentato una domanda di divorzio presso il tribunale distrettuale di Sursee. Il convenuto, Ernst Frei, ha anch'egli chiesto il divorzio in via riconvenzionale. Il 25 novembre 1970, le parti hanno concluso un accordo che hanno qualificato come "transazione parziale relativa alla liquidazione del regime patrimoniale". In tale accordo, il convenuto si è impegnato, in particolare, a trasferire la proprietà dell'immobile Schlottermilch a Sursee - una casa unifamiliare con un capannone di produzione - alla attrice.
Il 1° dicembre 1971, il convenuto ha informato il tribunale distrettuale di Sursee che revocava il suo consenso alla transazione parziale sul regime patrimoniale, in quanto le circostanze di fatto erano fondamentalmente cambiate. La società Stöckli AG, a cui fino ad allora aveva acquistato i suoi prodotti, gli aveva rescisso la fornitura, cosicché aveva bisogno di un nuovo sito produttivo. In questa situazione, si vedeva costretto a rivendicare nuovamente i locali produttivi del suo immobile Schlottermilch. L'attrice si è opposta a questa richiesta e ha mantenuto l'accordo.
Con sentenza del 16 dicembre 1971, il tribunale distrettuale di Sursee ha pronunciato il divorzio delle parti e ha approvato la transazione parziale del 25 novembre 1970. Questa sentenza è stata confermata dal tribunale cantonale di Lucerna il 17 maggio 1973.
Con il presente ricorso al Tribunale federale, il convenuto chiede, in particolare, che la transazione parziale non sia approvata.
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso. Esso ritiene che la convenzione sugli effetti accessori del divorzio, che comprende un trasferimento di proprietà immobiliare, non debba essere redatta in forma di atto pubblico, in quanto la ratifica giudiziale può sostituire tale forma. Inoltre, le parti sono vincolate dalla convenzione anche prima della sua ratifica giudiziale e non possono revocarla unilateralmente.
Certo, il giudice può rifiutare di approvare una tale convenzione per motivi…